
Quattro proposte per un consiglio aperto ai cittadini:
1. Pubblicità delle convocazioni e degli ordini del giorno
Le convocazioni del Consiglio e i relativi ordini del giorno saranno sempre pubblicati in una sezione dedicata del sito del Comune e diffusi sui canali ufficiali, così tutti sapranno con anticipo quando e di cosa si discute.
La modifica al Regolamento
Modifica dell’art. 26, comma 12, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale per assicurare la divulgazione mediante canali digitali istituzionali
L’art. 26, comma 12, è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio comunale assicura la più ampia diffusione dell’avviso di convocazione e dell’ordine del giorno. A tal fine, oltre alla pubblicazione all’Albo Pretorio online, i predetti atti sono resi disponibili in apposita sezione del sito istituzionale e diffusi attraverso i canali digitali ufficialmente attivati dall’Ente. Le suddette forme di diffusione hanno carattere integrativo e non incidono sulla validità e sugli effetti della pubblicazione all’Albo Pretorio.
2. Diretta streaming e registrazione delle sedute
Le sedute pubbliche saranno trasmesse in diretta streaming e registrate integralmente; i video resteranno disponibili online per almeno cinque anni. In casi eccezionali (es. sicurezza o tutela dei dati) il Consiglio potrà oscurare parti della seduta con decisione motivata.
La modifica al Regolamento
Modifica dell’art. 33, comma 6, del Regolamento per l’obbligo di registrazione e trasmissione in streaming delle sedute pubbliche
L’art. 33, comma 6, è sostituito dal seguente: «Le sedute pubbliche del Consiglio comunale sono registrate e trasmesse in diretta streaming tramite il sito istituzionale e/o altri canali digitali ufficialmente attivati dall’Ente, con copertura integrale dei lavori. La registrazione e/o la trasmissione possono essere sospese o oscurate, per singole sedute o loro parti, esclusivamente con deliberazione motivata del Consiglio nei soli casi previsti dall’ordinamento (esigenze di ordine pubblico o sicurezza, tutela di dati personali, sedute non pubbliche). Le registrazioni sono conservate per almeno cinque anni e il Segretario può avvalersene per la redazione del verbale e del resoconto integrale.»
3. Resoconto stenografico integrale
Oltre al verbale, verrà pubblicato un resoconto integrale “parola per parola”, con orari, presenze ed esito delle votazioni; i testi presentati in aula saranno allegati. Il resoconto sarà online entro 30 giorni.
La modifica al Regolamento
Modifica degli artt. 33, commi 2, 3 e 4, del Regolamento per l’introduzione del resoconto integrale delle sedute del Consiglio
I commi 2, 3 e 4 dell’art. 33 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il verbale ufficiale è redatto in unica copia ed è il testo da cui si traggono estratti e copie per le informazioni. Al verbale è allegato il resoconto integrale della seduta, redatto sulla base delle registrazioni di cui al comma 6.
3. Il processo verbale indica: il giorno e l’ora di inizio e chiusura della seduta; i Consiglieri presenti, assenti o sopraggiunti; l’andamento della seduta; le modalità e l’esito delle votazioni, con l’indicazione nominativa dei voti nelle votazioni palesi, nonché la numerazione delle deliberazioni. Il resoconto integrale riporta fedelmente, in forma scritta, gli interventi dei Consiglieri e dei componenti della Giunta, con identificazione dell’oratore e riferimento temporale indicativo; sono esclusi i contenuti estranei ai lavori o in violazione di legge o di regolamento.
4. I Consiglieri che nel corso della seduta depositano testi scritti di interventi, emendamenti o dichiarazioni possono esigere che siano allegati al resoconto integrale e ne costituiscano parte integrante. Il resoconto integrale è reso pubblico sul sito istituzionale entro 30 giorni dall’approvazione del verbale da parte del Consiglio e depositato presso la Segreteria; resta ferma la redazione del verbale in forma sommaria.»
4. Firme digitali per le sottoscrizioni
Le proposte e le petizioni potranno essere firmate anche online con SPID/CIE o firma elettronica riconosciuta: avranno lo stesso valore della firma su carta.
La modifica al Regolamento
Integrazione dell’art. 29 del Regolamento per la validità delle sottoscrizioni digitali negli istituti di partecipazione
All’art. 29, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «Le sottoscrizioni a sostegno delle proposte di iniziativa popolare, delle istanze e delle petizioni possono essere raccolte anche in formato digitale, attraverso strumenti di identità digitale o di firma elettronica riconosciuti dalla normativa vigente. Le firme digitali sono equiparate a tutti gli effetti a quelle apposte in forma autografa.»
Le quattro proposte sono interventi semplici, di costo pressoché nullo, volti a rafforzare trasparenza, pubblicità dei lavori e partecipazione, nel quadro dei riferimenti a TUEL, D.Lgs. 33/2013, CAD ed eIDAS.

